Consultazioni Decreto C.E.R. al via: ecco il testo

Consultazioni Decreto C.E.R. al via: ecco il testo

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha finalmente dato il via alle consultazioni sul Decreto C.E.R.. Ecco cosa prevede il testo

Home » Consultazioni Decreto C.E.R. al via: ecco il testo

 

Finalmente il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è passato all’azione. Da pochi giorni infatti sono state lanciate le consultazioni sul Decreto C.E.R. (di cui avevamo parlato anche qui) che dovrebbe appunto definire le regole che normano le comunità energetiche.

C’è tempo fino al 12 dicembre 2022 per cittadini, imprese, consumatori, e tutti gli attori istituzionali per partecipare a queste consultazioni. Durante questo lasso di tempo, tutti i soggetti interessati potranno inviare osservazioni e proposte all’indirizzo dgaece.div03@pec.mise.gov.it. Per inviare i propri pareri è necessario scaricare il il Modulo di adesione alla consultazione scaricabile a questo link ed inviare un email all’indirizzo che abbiamo indicato poc’anzi avente questo oggetto: “Consultazione DM energia condivisa”.

Ma cosa contiene il documento che apre le consultazioni al Decreto C.E.R. di preciso?

Il documento individua criteri e modalità per la concessione di incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e individuale a distanza.

Abbiamo pertanto deciso di riassumere questi criteri e modalità qui di seguito per capire meglio l’importanza di queste consultazioni.

Caratteristiche delle configurazioni e degli impianti ammessi all’incentivo

Il documento sottoposto alle consultazioni sul Decreto C.E.R. prevede innanzitutto la definizione delle diverse configurazioni che potranno accedere agli incentivi per le C.E.R. Tali configurazioni entreranno in esercizio successivamente all’entrata in vigore del decreto e prevedono l’utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla stessa cabina primaria.

Possiamo in particolare distinguere:

  • Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza. Si tratta di sistemi che prevedono l’autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta. Questo significa quindi che per collegare i siti di produzione di energia e  quelli di consumo verrà usata la rete di distribuzione esistente;
  • Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili. Tali sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente i cui membri si trovano all’interno dello stesso edificio. E’ questo il caso dei condomini;
  • Comunità energetiche rinnovabili. Sistemi realizzati da clienti finali che si associano fra loro con il fine di produrre e condividere energia prodotta da fonti rinnovabili.

Consultazioni decreto C.E.R.: tutti i requisiti

Le configurazioni individuate dal Decreto C.E.R. che abbiamo descritto in precedenza sono sottese al rispetto dei seguenti requisiti: 

  • la potenza nominale massima del singolo impianto deve risultare non superiore a 1 MW;
  • i lavori di realizzazione degli impianti devono essere avviati dopo la data di pubblicazione del decreto. Ne consegue che gli impianti che faranno parte delle configurazioni individuate precedentemente dovranno entrare in esercizio successivamente a tale data;
  • le configurazioni sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Tali configurazioni operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
  • gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria;
  • gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH);
  • sono inclusi nell’ambito di applicazione del decreto anche i potenziamenti di impianti esistenti. In questo caso gli incentivi si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

Modalità di accesso agli incentivi

Il documento che sarà oggetto delle consultazioni sul Decreto C.E.R. prevede che le risorse siano assegnate senza il ricorso a procedure competitive. Prevedono infatti un accesso diretto agli incentivi a valle dell’entrata in esercizio degli impianti nel periodo 2023-2027. Questo perché nell’erogazione di questi incentivi è stata seguita una logica di massima semplificazione; pertanto non si prevedono presentazioni preliminari di progetti per la partecipazione a bandi di selezione o registri.

Al momento le consultazioni sul Decreto C.E.R. hanno un limite: il decreto infatti sarebbe applicabile alla realizzazioni di impianti che complessivamente raggiungono la potenza di 5 GW. Una volta raggiunto questo limite il decreto decade e saranno pertanto necessarie ulteriori disposizioni in merito.

Inoltre, dal momento che il decreto sulle Comunità Energetiche si preannuncia molto innovativo è previsto che il referente della configurazione possa richiedere al GSE – su base volontaria – una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del decreto. A quel punto, entro 90 giorni dalla richieste, il GSE dovrà rilasciare un parere preliminare per l’ammissibilità del progetto. In sostanza, il GSE dovrà indicare le prescrizioni da seguire per fare in modo che il progetto sia ammissibile ai finanziamenti. Il diritto di accesso agli incentivi sarebbe valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l’istanza definitiva.

Caratteristiche dell’incentivo previsto nel documento per le consultazioni sul Decreto C.E.R.

A questo punto, il documento per le consultazioni sul Decreto C.E.R. individua gli incentivi per le differenti tipologie di configurazioni realizzabili. 

A tutti gli impianti che fanno parte di queste configurazioni infatti sarà riconosciuta una tariffa premio indipendente dalla tecnologia utilizzata e dalla taglia di potenza. Tale tariffa premio sarà erogata sulla quota di energia condivisa attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria.

La tariffa incentivante o tariffa premio viene così definita:

  • Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili: 100 Euro/MWh
  • Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza senza linea diretta: 100 Euro/MWh
  • Comunità energetiche rinnovabili: 110 Euro/MWh

Per impianti fotovoltaici la tariffa verrebbe corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione secondo il seguente schema:

  • Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) + 4 €/MWh
  • Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto) + 10 €/MWh

Il documento sottoposto alle consultazioni sul Decreto C.E.R. prevede che questo incentivo sia corrisposto per un periodo di 20 anni. Tutta via il documento stabilisce anche che:

  • Nel caso in cui la quota di energia condivisa fosse pari o superiore al 70% dell’energia prodotta, la quota residua di energia potrebbe essere liberamente venduta dal produttore.
  • Nel caso, invece, in cui la quota di energia condivisa fosse inferiore al predetto limite del 70%, l’energia prodotta in eccesso dall’impianto sarà venduta sarebbe ad un prezzo pari a 80 €/MWh.

Transizione dal vecchio al nuovo meccanismo

L’effetto incentivante del documento è rafforzato dal fatto che gli i nuovi incentivi non possono essere erogati per impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della data di entrata in vigore del relativo provvedimento di incentivazione. D’altronde anche la DG Competition ha precisato all’Italia che l’emanazione del decreto legislativo, ovvero l’approvazione del PNRR, non costituiscono atti che rispondono ai requisiti di Aiuti di Stato.

L’accesso alle nuove tariffe incentivanti di cui al decreto C.E.R. in consultazione è quindi consentito agli impianti a fonti rinnovabili i cui lavori di installazione ed entrata in funzione siano successivi all’entrata in vigore del decreto.

Ma cosa succede agli impianti che sono entrati in esercizio dopo decreto legislativo n. 199 del 2021 e prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto C.E.R. attualmente in consultazione?

Per tali impianti è previsto un regime transitorio che prevede che:

  • gli impianti di potenza fino a 200 kW accedono alle tariffe del DM 16 settembre 2020;
  • tutti i predetti impianti possono entrare a far parte delle comunità che accedono agli incentivi con il nuovo meccanismo senza rientrare nel limite del 30% di potenza. Tali impianti infatti non rientrano nella definizione proposta di impianti esistenti, classificati come “impianti per la produzione di energia rinnovabile entranti in esercizio in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono diversi da quelli facenti parte di comunità energetiche e di sistemi di autoconsumo collettivo che condividono energia ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8”.

Se vuoi rimanere aggiornato o ricevere più informazioni compila il form che trovi in questa pagina con i tuoi dati!

Clicca qui per farti un’idea sul quadro completo della normativa CER al 2023!

Apri la chat
Hai bisogno di aiuto ?
Ciao
Come posso aiutarti ?