Nuovo TICA per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW
Sono state modificate e integrate le e disposizioni del Testo Integrato delle Connessioni attive (TICA). Adesso è possibile utilizzare il modello semplificato per la connessione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW
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Le disposizioni relative alle connessioni degli impianti di produzione di energia elettrica disciplinate dal TICA (Testo Integrato Connessioni Attive) sono state recentemente modificate ed integrate. ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) infatti ha recentemente approvato la delibera del 6 dicembre 2022, n. 674. E’ proprio in questa delibera che è stata prevista la possibilità di utilizzare il Modello Unico per la connessione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW.
La delibera di modifica al TICA si colloca quindi in un contesto di semplificazione delle procedure per l’installazione degli impianti fotovoltaici. Il legislatore ed ARERA sono infatti convinti, a ragione aggiungiamo noi, che la semplificazione dell’Iter burocratico per l’installazione di impianti F.E.R. come quelli fotovoltaici possa essere fondamentale per la loro diffusione. Diffusione di cui senza dubbio potrebbero beneficiare anche le comunità energetiche visto che si basano sostanzialmente sugli impianti fotovoltaici.
Data la potenza degli impianti indicati dalla modifica contenuta nella delibera possiamo concludere che il provvedimento non riguardi solo gli impianti residenziali ma anche quelli delle imprese. In questo modo sarà più semplice per tutti, anche per le imprese, produrre energia elettrica sfruttando l’energia del sole e risparmiare sulle bollette elettriche.
Ma in cosa consiste di preciso questa delibera dell’Arera che modifica in maniera sostanziale il TICA?
Abbiamo cercato di ricapitolare i punti principali qui di seguito.
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Impianti fotovoltaici fino a 200 kW: la delibera ARERA che modifica il TICA
La delibera ARERA che modifica il TICA recepisce quanto previsto dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 2 agosto 2022, n. 297. In sostanza la delibera stabilisce le
“Condizioni e modalità per l’applicazione del modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015 agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”.
Originariamente infatti era stato il Decreto del Mite del 2 agosto 2022 ad estendere il modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio a impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200 kW.
Tale decreto aveva recepito quanto disposto dall’art. 10 del D.L. n. 17/2022 (cd. “Decreto Bollette” o “Decreto Energia”), convertito con legge n. 34/2022. Originariamente infatti, l’adozione di una procedura semplificata per l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 200 kW, erano state previste da questo decreto.
In conclusioni quindi, possiamo affermare che gli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici rientrano tra gli interventi di edilizia libera. Questi interventi quindi possono godere delle semplificazioni burocratiche ed autorizzative che tutto ciò comporta.
Il Modello Unico Semplificato
L’allegato 1 del Decreto è costituito da due parti:
- la parte I recante i dati da fornire prima dell’inizio dei lavori;
- la parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.
Il modello unico semplificato va utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione. Inoltre va compilato e trasmesso telematicamente al gestore di rete che verifica che:
- la domanda sia compatibile con le condizioni previste, dandone comunicazione al soggetto richiedente;
- per l’impianto siano previsti lavori semplici per la connessione, come definiti nel TICA stesso.
Le modifiche al TICA
Il Testo Integrato Connessioni Attive rimane disponibile sul sito di ARERA. Ovviamente però le modifiche al TICA con cui si recepisce il Decreto Interministeriale del 2 agosto 2022 non sono inserite nel testo presente sul sito. Le modifiche oggetto di questo articolo sono indicate, punto per punto, nella delibera del 6 dicembre 2022.
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