Il Superbonus fotovoltaico e le Comunità Energetiche: rapporto tra detrazioni edilizie e CER

Il Superbonus fotovoltaico e le Comunità Energetiche: rapporto tra detrazioni edilizie e CER

Qual’è il rapporto tra detrazioni fiscali per l’edilizia come il Superbonus fotovoltaico e le comunità energetiche? Facciamo il punto della situazione!

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Probabilmente sei già a conoscenza del Superbonus, quell’agevolazione fiscale che è stata introdotta nel luglio del 2020. Questa agevolazione è disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge 34/2020, anche noto come decreto Rilancio. Inizialmente, il Superbonus consisteva in una detrazione del 110%, ma questa aliquota subirà un decalage fino al 65% nei prossimi anni. Anzi, già adesso non è più possibile fruire della maxi-detrazione ma potrai ottenere solo il 90% della spesa che hai sostenuto. Questo bonus è stato introdotto per incentivare la realizzazione di interventi finalizzati all’efficienza energetica degli edifici, noti come Super Ecobonus, e per il consolidamento statico o la riduzione del rischio sismico degli edifici, noti come Super Sismabonus.

In aggiunta alle ordinarie detrazioni che sono state in vigore per molti anni, il Superbonus offre ancora maggiori vantaggi. Infatti, oltre alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, noti come Ecobonus, e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici, noti come Sismabonus, il Superbonus offre maggiori incentivi. Questi incentivi sono attualmente disciplinati rispettivamente dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 63/2013.

Ma che rapporto c’è tra Superbonus, fotovoltaico e comunità energetiche

Abbiamo deciso di approfondire l’argomento qui di seguito.

Superbonus in breve

Prima di esaminare il rapporto tra superbonus fotovoltaico e comunità energetiche abbiamo ritenuto opportuno ricapitolare brevemente in cosa consiste il Superbonus.

II Superbonus è una detrazione fiscale che spetta ai seguenti soggetti:

  • condomìni 
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione.

Costoro possono richiedere l’agevolazione solo per gli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate. La detrazione spetta anche se questi edifici sono posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (d.l. 34/2020, art. 119, co. 9).

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche su singole unità immobiliari (non in condominio). C’è però una limitazione a due unità immobiliari (d.l.34/2020, art. 119, co. 10).

Gli interventi trainanti e trainati

Il Superbonus spetta in caso di (Interventi trainanti):

  • interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali che abbiamo riportato poco fa. Si tratta degli (Interventi trainati):

  • interventi di efficientamento energetico;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (art. 16-bis, lettera e) del TUIR).

Il superbonus fotovoltaico è quindi a tutti gli effetti un intervento trainato previsto dalla maxi-detrazione.

Il rapporto tra Superbonus fotovoltaico e Comunità Energetiche

Dopo la premessa sul funzionamento del Superbonus siamo pronti adesso ad esaminare il rapporto che c’è tra il Superbonus fotovoltaico e le Comunità Energetiche.

Il Superbonus fotovoltaico

Come abbiamo visto poco fa, tra gli interventi agevolati dal Superbonus rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

In particolare il Superbonus fotovoltaico è disciplinato esplicitamente dall’art. 119, co. 5 del d.l. 34/2020 e ss.mm. Ricordiamo a tal proposito anche i numerosi interventi operati dall’Agenzia delle Entrate raccolti poi in un paragrafo nella “super” circolare n. 23/E/2022.

Brevemente, l’Agenzia delle Entrate, specifica che l’applicazione della maggiore aliquota del Superbonus (rispetto alle detrazioni ordinarie) è subordinata alle seguenti condizioni che:

  • l’installazione degli impianti sia appunto eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” sopra indicati;
  • l’energia non auto-consumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo, sia ceduta in favore del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A.;

Dove installare gli impianti per usufruire del Superbonus fotovoltaico

Per quanto riguarda l’installazione fisica degli impianti fotovoltaici con il Superbonus, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito gli impianti possono essere ubicati:

  • sulle parti comuni di un edificio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte dell’edificio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno;
  • su un’area pertinenziale dell’edificio in condominio (come, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto).

Successivamente, però l’agevolazione è stata modificata permettendo l’installazione di impianti fotovoltaici anche “su strutture pertinenziali agli edifici”. In questo modo è stata confermata ancora di più la volontà del legislatore di estendere il più possibile la fruizione dell’agevolazione per gli impianti fotovoltaici. Conseguentemente, anche l’Agenzia delle Entrate si è adeguata indicando quale perimetro più ampio per l’installazione di impianti fotovoltaici:

  • il terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica;
  • l’edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati purché quest’ultimo fruisca dell’energia prodotta dall’impianto medesimo.

Massimali e limiti di spesa per il fotovoltaico previsti dal Superbonus

Il Superbonus fotovoltaico prevede a sua volta dei limiti di spesa che devono rispettare gli interventi di installazione degli impianti di produzione di energia solare. Tali limiti ammontano a 8 mila euro, e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico e fino a 20 kW per ogni singola unità immobiliare.

Questo significa che, se l’impianto è al servizio del condominio, il limite di potenza degli impianti agevolabili, pari a 20 kW, è riferito all’edificio condominiale oggetto di intervento complessivo. Se, invece, l’impianto è al servizio delle singole unità abitative, tale limite va riferito a ciascuna unità abitativa. Pertanto, ad esempio, in un condominio costituito da 4 unità abitative è possibile agevolare 4 impianti fotovoltaici di potenza ciascuno fino a 20 kW.

Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò implica che, qualora sia installato su un edificio unifamiliare un impianto solare fotovoltaico di 20 kW di potenza nominale, contestualmente ad un intervento “trainante” antisismico, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà pari a 144 mila euro, costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi (48 mila + 96 mila) (circolare n. 30/E del 2020, cfr. risposta 4.3.3).

Rapporto tra Comunità Energetiche e Superbonus fotovoltaico

Il decreto Rilancio individua anche le CER tra i soggetti beneficiari del Superbonus, prevedendo addirittura due commi dedicati al tema delle configurazioni CER e AUC.

In particolare, l’art. 119 prevede sotto il profilo fiscale che

“L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale”.

Sempre lo stesso articolo specifica in seguito che gli impianti a fonte rinnovabile gestiti dalle CER o AUC, sempre fino alla soglia di 200 kW, abbiano diritto a godere della detrazione per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96 mila.

Infine la normativa prevede la possibilità per gli impianti realizzati da CER e AUC di poter utilizzare il Superbonus Fotovoltaico (con dei limiti), godendo:

  • fino a 20 kW, delle aliquote di detrazione applicabili al Superbonus;
  • per la potenza eccedente 20 kW (e fino a 200 kW), delle aliquote di detrazione dei bonus edilizi ordinari.

Inoltre, c’è un ulteriore condizione affinché si applichi il Superbonus, alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, per l’installazione dei predetti impianti CER e AUC. Tale condizione è che l’energia non auto-consumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo, sia ceduta in favore del GSE.

Ti ricordiamo per ultima cosa che il Superbonus fotovoltaico non è cumulabile con l’incentivazione del decreto ministeriale (tariffa PREMIO). Tuttavia potrai comunque godere della possibilità di accedere al contributo per la valorizzazione dell’energia condivisa previsto da ARERA (componenti tariffarie RESTITUITE).

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