Qual è il trattamento fiscale per le somme erogate dal GSE per le C.E.R.?
Il trattamento fiscale per le somme erogate dal GSE per le C.E.R. secondo l’Agenzia delle Entrate
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Quella delle comunità energetiche è una grossa opportunità da un punto di vista economico. I membri della comunità infatti, possono accedere a delle tariffe incentivanti per il consumo dell’energia prodotta all’interno della comunità ma non solo questo. Possono anche avere diritto ad una remunerazione per tutta quell’energia che anziché essere consumata viene re-immessa nella rete elettrica nazionale.
A questo punto però una domanda è lecita: quale trattamento fiscale è riservato alle somme erogate dal GSE alle C.E.R.?
A fornire chiarimenti in merito è la risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021 che, oltre ad esaminare i termini di applicazione del Superbonus fornisce indicazioni in merito al quesito sopra posto. In particolare, fornisce indicazioni in merito al trattamento fiscale delle delle somme erogate dal Gestore dei servizi energetici (Gse) ai condomìni, composti solo da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, che aderiscono alle Comunità Energetiche o alle configurazioni di autoconsumo collettivo.
Per questo, dal momento che il trattamento fiscale riservato a queste somme è una questione di primaria importanza per i membri di una comunità energetica, abbiamo deciso di analizzare il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in questo approfondimento.
Quali sono le somme erogate dal GSE per le CER o le configurazioni di auto-consumo collettivo?
Prima di prendere in esame il trattamento fiscale riservato alle somme erogate dal GSE, abbiamo ritenuto opportuno ricapitolare brevemente quali sono queste somme.
Le tariffe incentivanti
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato una cosiddetta “tariffa incentivante” per gli impianti a fonti rinnovabili che fanno parte di comunità energetiche e configurazioni di autoconsumo collettivo. Il meccanismo tariffario di incentivazione serve proprio a premiare l’autoconsumo istantaneo oltre che l’utilizzo dei sistemi di accumulo e prevede che sia il GSE ad erogare questa remunerazione.
Il fatto che questa tariffa serve soprattutto ad incentivare l’autoconsumo istantaneo dei soggetti definiti come “auto-consumatori collettivi” o i membri della comunità energetica significa che la quota di energia ceduta alla rete elettrica nazionale sarà minima. Una quota ridotta che si cerca in tutti i modi di disincentivare dal momento che la tariffa per questa energia viene:
“applicata al minor valore tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti F.E.R. facenti parte della configurazione e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali della configurazione. Valore che è calcolato per ciascuna ora.”
La restituzione della componente distribuzione
Il GSE non si limita ad applicare delle tariffe incentivanti. Il GSE effettua anche la restituzione delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia.
Queste componenti infatti non sono tecnicamente applicabili all’energia condivisa in quanto viene autoconsumata sulla sulla stessa porzione di rete di bassa tensione. In altre parole l’energia condivisa non viene trasferita mediante la rete elettrica nazionale di distribuzione dell’energia. Per questa ragione viene equiparata a quello auto-consumata direttamente in loco.
Il corispettivo per la vendita dell’energia
Il Gse riconosce poi un corrispettivo per la
“vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione. Costui ha poi facoltà di successiva cessione al Gse medesimo (“Ritiro dedicato”)”.
Le “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” prevedono che le somme vengano corrisposte al referente delle configurazioni di comunità energetica o autoconsumo collettivo.
In particolare, nel caso di autoconsumo collettivo di un condominio, il referente è il condominio stesso. Ovviamente il condominio agisce tramite un suo amministratore oppure di un rappresentante appositamente individuato che dovrà poi redistribuire a ciascun condomino le somme erogate dal GSE. Queste somme saranno erogate secondo criteri stabiliti dalle delibere assembleari.
Il trattamento fiscale delle somme erogate dal GSE
La risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate stabilisce il trattamento fiscale riservato alle somme erogate dal GSE per le C.E.R e le configurazioni di autoconsumo. In particolare, il trattamento fiscale riservato ai clienti finali, persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni della configurazione è il seguente:
- la “tariffa premio” non assume rilevanza reddituale;
- le componenti tariffarie restituite non sono fiscalmente rilevanti. Queste infatti sono considerate come “contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate”;
- il corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al Gse medesimo, invece è fiscalmente rilevante. A tutti gli effetti, questo corrispettivo infatti configura un reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir).