Nuovi perimetri per l’energia elettrica condivisa e autoconsumata
La valorizzazione dell’autoconsumo passa attraverso nuovi perimetri per l’energia elettrica condivisa e autoconsumata
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Le politiche europee stanno cambiando l’assetto del mercato dell’energia elettrica, conferendo al cliente un ruolo sempre più attivo, fino ad arrivare all’autoconsumo.
In questo contesto, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Testo Integrato sull’Autoconsumo Diffuso (TIAD) il 27 dicembre 2022 (ne parliamo anche qui). Il TIAD può essere considerato a tutti gli effetti un primo intervento regolatore a valle delle direttive RED II e IEM. L’obiettivo è semplificare e razionalizzare le regole per l’accesso al servizio di autoconsumo, che mira principalmente a ridurre la spesa energetica, ma che è incompatibile con il regime di scambio sul posto.
Le disposizioni dell’ARERA riguardano anche il decreto governativo di incentivazione per l’autoconsumo. Tale decreto è stato posto in consultazione pubblica dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sino a metà dicembre 2022 e inviato all’Unione europea a fine febbraio 2023 per la verifica degli incentivi previsti. Al fine di garantire un quadro uniforme e coerente, il TIAD entrerà in vigore in concomitanza con il decreto MASE.
Abbiamo cercato di fare il punto della situazione in questo approfondimento analizzando brevemente il TIAD e l’allargamento dei confini per elettrica condivisa.
Autoconsumo individuale, autoconsumo collettivo e comunità energetiche
Ecco le differenze fra Autoconsumo individuale, autoconsumo collettivo e comunità energetiche, come definite dal TIAD:
- Gli autoconsumatori individuali a distanza sono quei soggetti che utilizzano energia elettrica autoprodotta per il proprio consumo, ma a distanza dalla fonte di produzione. Questo significa che l’energia viene prodotta in un impianto ubicato in un altro luogo. E’ il caso, ad esempio, di un impianto fotovoltaico situato su un tetto di un edificio distante che trasferisce l’energia prodotta al punto di consumo tramite una rete di distribuzione. In questo caso, l’autoconsumatore è un singolo soggetto e il consumo è limitato al proprio fabbisogno.
- Gli autoconsumatori collettivi sono gruppi di soggetti, come condomini o associazioni di cittadini, che decidono di condividere un impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile, come un impianto fotovoltaico. Lo scopo è quello di autoprodurre energia destinata al consumo dei membri del gruppo e quindi energia condivisa fra di loro. In questo caso, il consumo di energia elettrica autoprodotta è limitato alla comunità di appartenenza.
- Le comunità energetiche sono soggetti costituiti da cittadini, imprese, associazioni e altri enti che condividono uno più impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile. L’obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità. In questo caso, l’autoconsumo energetico elettrico è solo una delle finalità. La comunità energetica può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili, promuovere interventi di domotica ed efficienza energetica, nonché offrire altri servizi “ancillari”.
I perimetri geografici per l’energia elettrica condivisa e per l’autoconsumo
Al di là delle finalità differenti, il principale elemento di discrimine tra le due forme collettive (gruppi di autoconsumatori e comunità energetiche) riguarda la collocazione dei punti di connessione.
Nel caso dell’autoconsumo infatti essi devono essere nel medesimo edificio o condominio. I punti di connessione nel caso delle C.E.R. invece si devono trovare nella medesima zona di mercato. Considerando che in Italia, in base ai criteri fissati dal regolamento Ue CACM (Capacity allocation and congestion management n. 2015/1222), sono state individuate 7 zone di mercato, è evidente come si possa trattare di aree ampie.
Viene, quindi, in rilievo l’altro dato delineato dal TIAD ossia i due perimetri geografici:
- quello della zona di mercato
- e quello dell’area sottesa alla medesima cabina primaria,
Tali perimetri sono rilevanti ‒ rispettivamente ‒ ai fini dell’energia elettrica condivisa e di quella prodotta ed autoconsumata (e per questo anche incentivata).
Il riferimento alla zona di mercato, di fatto, accresce la dimensione operativa delle comunità energetiche, circostanza che assume particolare significato soprattutto per le CER. Se infatti il D.Lgs. n. 199/2021 si limita ad affermare, a proposito dell’utilizzo (da parte di una CER) della rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta, che
«l’energia può essere condivisa nell’ambito della stessa zona di mercato» (lett. c) c. 2 art. 31),
il TIAD sembra aggiungere qualcosa in più. Esso richiede, per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, che i soggetti facenti parte di una comunità energetica rinnovabile siano
«clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato» (lett. a) art. 3.4 TIAD).
Parrebbe, quindi, possibile creare un unico soggetto giuridico CER per una medesima zona (di mercato) a valere su più cabine primarie. Ciò potrebbe significare vantaggi in termini di semplificazione, gestione e governance della comunità stessa.
L’elemento della prossimità, fissato dalla normativa europea, viene dunque declinato in maniera differente, rimanendo più stringente (connessione alla medesima cabina primaria) solo ai fini dell’accesso agli incentivi (v. ultima parte lett. c) c. 2 art. 31 D.Lgs. n. 199/2021).
Il superamento del requisito della connessione alla stessa cabina secondaria apre alla possibilità di realizzare impianti di taglia maggiore.Tali impianto saranno in grado di soddisfare le esigenze di una comunità e non solo di alcune famiglie (come è per gli autoconsumatori condominiali).
La definizione del perimetro delle comunità energetiche è in capo agli Stati Membri
La Direttiva RED II ha demandato agli Stati membri il compito di definire la “vicinanza” richiamata nella definizione delle comunità energetiche rinnovabili.
Attualmente solo il Belgio ha offerto una definizione che cerca di coniugare i requisiti tecnici, geografici ed economici richiesti. Il Portogallo rimanda a una valutazione caso per caso, la Francia fa riferimento alla condizione generica di “prossimità” . Grecia e Germania invece cercano di ancorare geograficamente il dato richiedendo la residenza di almeno il 50%+1 dei membri nel posto in cui la comunità ha la sua sede principale.
Nonostante l’approccio eterogeneo degli Stati membri, è emerso che la definizione del perimetro della CER è un profilo lasciato aperto dalla Direttiva RED II. In ogni caso, la Direttiva chiede che la CER sia un soggetto giuridico controllato da azionisti o membri che si trovino nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’autoconsumo nel nostro ordinamento
La recente introduzione nel nostro ordinamento del parametro della “zona di mercato” rappresenta un passo importante per raggiungere gli obiettivi economici, sociali ed ambientali delle comunità energetiche rinnovabili. Questo ampliamento geografico consente una gestione più flessibile ed efficiente delle comunità energetiche.
D’altra parte, sembra esserci una tendenza generale all’ampliamento degli orizzonti dell’autoconsumo energetico e della condivisione di energia. A tal proposito, l’Unione europea sta attualmente lavorando ad una bozza di Regolamento per la riforma del mercato elettrico che consentirebbe l’autoconsumo fino a 100 MW per clienti privati. Tale dato è ben al di sopra dell’attuale limite di 1 MW previsto dal D.Lgs. n. 199/2021.
L’ampliamento del perimetro dell’autoconsumo energetico e della definizione delle comunità energetiche rappresenta quindi una sfida importante per i nostri legislatori. Al fine di adeguarsi ai cambiamenti in atto nel mercato dell’energia elettrica e promuovere una transizione verso un modello energetico più sostenibile.
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