Direttiva Red II le novità sul recepimento della bozza del decreto Comunità Energetiche

Direttiva Red II le novità sul recepimento della bozza del decreto Comunità Energetiche

Tutte le ultime novità sulla normativa che dovrebbe recepire la Direttiva Red II previste dalla bozza del decreto Comunità Energetiche

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Lo scorso 5 agosto 2021 è finalmente avvenuto il primo parziale recepimento della direttiva RED II (2018/2001) e IEM (2019/944) da parte del governo italiano. Assieme alla nuova bozza del decreto sulle comunità energetiche, l’Italia si accinge quindi a concludere il percorso di adeguamento della normativa in materia di comunità energetiche ad energia rinnovabile.

Meglio tardi che mai quindi. La Direttiva Red II infatti, secondo le indicazioni della Commissione Europea, avrebbe dovuto essere recepita entro il 30 giugno. Questo ritardo non è passato inosservato e ci è costato l’apertura di 10 procedure di infrazione per il mancato recepimento delle direttive, tra cui quelle sulle C.E. Fatto gravissimo, a cui si è cercato di porrete rimedio tramite la bozza del decreto sulla Comunità Energetiche.

Tuttavia, prima di addentrarci nel recepimento della direttiva RED II e della bozza del decreto sulla Comunità Energetiche riteniamo sia opportuno ricapitolare brevemente la situazione dall’inizio. 

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La situazione iniziale sulle Comunità Energetiche

Il processo di adeguamento alla direttiva RED II è iniziato tramite il Decreto Milleproroghe del 2020. E’ proprio grazie a questo decreto che sono stati introdotti nella legislazione italiana i concetti di:

Assieme a questi concetti, il Milleproroghe introduce anche due importanti limitazioni per le C.E.:

  1. limite di potenza complessiva degli impianti che è di 200 kW
  2. prossimità fisica delle aggregazioni dal moment oche devono utilizzare la connessione alla medesima cabina secondaria.

Dopo questo decreto è stato il turno di ARERA, che tramite apposita Delibera, nell’agosto del 2020, ha riportato le disposizioni relative alle partite economiche relative all’energia prodotta dalle comunità energetiche. Energia che è quindi oggetto dell’autoconsumo collettivo e di condivisione all’interno della stessa comunità.

A questo punto è entrato in gioco il Decreto Attuativo del MiSE che ha fissato la tariffa incentivante per la remunerazione dell’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sopracitate.

Per ulteriori misure in merito alle comunità energetiche è stato necessario poi attendere il PNRR (l Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) approvato lo scorso 13 luglio. In questo Piano sono infatti contenute molte misure che riguardano la transizione ecologica italiana con circa 90 miliardi di euro destinati proprio alle energie rinnovabili.

Recepimento direttiva RED II e IEM: le novità di agosto 2021 nella bozza del decreto Comunità Energetiche

Come già accennato, lo scorso agosto, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto Comunità Energetica ovvero il decreto attuativo tramite il quale si recepiscono diverse direttive europee, tra cui la direttiva RED 2.

Qui di seguiti prendiamo brevemente in esame le misure più importanti contenute nella bozza del decreto Comunità Energetiche, novità che riguardano soprattutto i meccanismi d’incentivazione.

Articolo 5

L’articolo 5 della bozza del Decreto Comunità Energetiche prevede che l’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili possa accedere a strumenti di incentivazione tariffaria. L’incentivo verrà assegnato tramite una tariffa incentivante erogata dal GSE sulla base dell’energia che l’impianto produce. In altre parole l”incentivo viene calcolato sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o auto consumata.

I grandi impianti, quelli in grado di produrre almeno 1MW, fruiranno di un incentivo calcolato attraverso procedure competitive di aste al ribasso in base a contingenti di potenza.

Questi impianti possono accedere all’incentivo in base a diversi meccanismi, ovvero i seguenti:

  • se i costi di generazione sono più vicini alla competitività di mercato, usufruiscono di un incentivo che è attribuito attraverso una richiesta da effettuare direttamente all’entrata in esercizio dell’impianto;
  • per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati, l’incentivo è attribuito tramite bandi. In essi saranno individuati dei contingenti di potenza e stabiliti dei criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi;
  • è possibile di accedere a un incentivo diretto alternativo a quello citato in precedenza. Questo incentivo serve a premiare l’energia auto consumata istantaneamente attraverso una specifica tariffa a scaglioni regolata in base della potenza degli impianti.

Gli incentivi non riguardano solo gli impianti ma anche il loro abbinamento tra fonti rinnovabili e sistemi di accumulo. Questo perché è proprio grazie a questi sistemi che è possibile garantire una maggiore programmabilità delle fonti ad energia rinnovabile.

Articolo 7

E’ l’articolo 7 della bozza quello in cui viene affrontato il tema della regolamentazione delle tariffe per piccoli impianti (> 1MW). All’interno di esso vengono infatti definite le modalità per l’implementazione dei sistemi di incentivazione rispettando alcuni criteri.

In particolare, per quanto riguarda gli impianti con costi di generazioni più vicini alla competitività di mercato:

  • è possibile presentare la domanda di accesso agli incentivi alla data di entrata in esercizio dell’impianto;
  • l’accesso all’incentivo viene garantito fino al raggiungimento dei tetti di potenza che a sua volta sono stabiliti su base quinquennale;
  • l’incentivo è volto a favore l’autoconsumo e l’abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo.

Per gli impianti che hanno costi di generazione particolarmente elevati invece:

  • saranno indetti dei bandi di selezione nei limiti di contingenti di potenza;
  • i criteri utilizzati per regolamentare le tariffe saranno il rispetto di requisiti di tutela ambientale e del territorio e l’offerta di riduzione percentuale della tariffa base. L’obiettivo è quindi quello di individuare le iniziative più virtuose secondo dei principi meritocratici;
  • la pubblicazione dei bandi avverrà con frequenza periodica con dei meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini per l’entrata in esercizio.

Decreto Comunità Energetiche: la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia

La bozza del testo del decreto Comunità Energetiche in cui si recepisce la Direttiva Red II prevede inoltre una regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia.  E’ l’articolo 8 della bozza ad individuare i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili. In breve:

  • gli impianti di potenza superiore a 1MW possono accedere all’incentivo se entrano in esercizio dopo l’ entrata in vigore del decreto;
  • per le comunità energetiche e gli auto consumatori che agiscono collettivamente, l’erogazione dell’incentivo avverrà in base alla quota di energia condivisa dagli impianti che si trovano all’interno della stessa cabina primaria;
  • l’incentivo non è altro che una tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa;
  • sarà possibile trasmettere la domanda di accesso agli incentivi alla data di entrata in esercizio dell’impianto senza dover per forza essersi iscritti precedentemente a bandi o registri.

Attuazione direttiva Red II: le altre novità

Infine, le ultime novità previste nella bozza del decreto Comunità Energetiche di attuazione della direttiva Red II prevedono i seguenti punti:

  • semplificazione delle autorizzazioni e degli iter necessari per l’installazione di impianti di produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili;
  • accelerazione nello sviluppo della rete elettrica e della rete gas;
  • creazione di uno Sportello Unico Digitale per le Energie Rinnovabili (SUDER) per coordinare e digitalizzare tutti gli adempimenti richiesti per il rilascio delle autorizzazioni;
  • semplificazione per la realizzazione degli elettrolizzatori alimentati con fonti rinnovabili;
  • incremento dell’apertura del mercato dei servizi a nuove tipologie di soggetti per la gestione della domanda e dei sistemi di accumulo;
  • completamento della liberalizzazione dei mercati al dettaglio salvaguardando i clienti più vulnerabili.

L’importanza del recepimento della direttiva RED II tramite la:bozza del Decreto Comunità Energetiche

Il recepimento della direttiva Red 2 tramite la bozza del Decreto Comunità Energetiche potrebbe segnare un passo molto importante per l’elettrificazione dei consumi del Paese. Servirebbe infatti a completare uno scenario normativo che potrebbe dare il via libera allo sviluppo su larga scala delle comunità energetiche.

Tuttavia, lo sviluppo delle C.E.R. costringerà gli operatori a dotarsi di piattaforme digitali per studiare la fattibilità e valutare la sostenibilità economica delle nuove configurazioni. Ciò sarà possibile solo tramite software adeguati in grado di creare delle simulazioni adeguate in fase di progettazione in modo da consentire un’adeguata valutazione dell’impatto economico e ambientale della C.E.R.

Piattaforme digitali che noi di Valore Comunity stiamo già sviluppando grazie al nostro team di esperti.

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