Comunità energetiche e superbonus 110

Comunità energetiche e superbonus 110

Comunità energetiche e superbonus 110: è possibile accedervi con un condominio?

Home » Comunità energetiche e superbonus 110

 

La comunità energetiche rinnovabili (di cui parliamo qui) sono un insieme di persone che condividono l’energia che producono i loro pannelli fotovoltaici. Questi impianti fotovoltaici, a patto che possiedano determinate caratteristiche, possono entrare a far parte di una comunità energetica, anche nel caso in cui servano un condominio.

A stabilirlo è la Risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate. In essa sono infatti contenuti i requisiti di accesso al superbonus per gli impianti che fanno parte di comunità energetiche rinnovabili. In particolare i chiarimenti riguardano quelle comunità che sono costituite in forma di enti non commerciali o quelle per cui i condomini aderiscono alle configurazioni individuate dall’articolo 42-bis del Dl n. 162/2019 – il “Milleproroghe 2020”.

Ma i chiarimenti della risoluzione in questione non si limitano a questo. Infatti la risoluzione affronta anche l’argomento degli aspetti fiscali delle somme erogate dal Gestore dei Servizi Energetici ai condomini. In particolare, questi ultimi sono considerati come composti solamente da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, che aderiscono a tali configurazioni.

Abbiamo cercato di affrontare l’argomento delle comunità energetiche e superbonus 110 qui di seguito.

Cos’è una comunità energetica rinnovabile (o “configurazione”)

Prima però di affrontare l’argomento di comunità energetiche e superbonus 110 riteniamo opportuno ricapitolare gli aspetti principali di queste configurazioni di energia condivisa.

Le comunità energetiche sono sostanzialmente un insieme di persone fisiche che condividono lo scambio di energia pulita tramite l’installazione, ad esempio, di impianti fotovoltaici con accumulo. Questo insieme di persone può anche essere di fatto un condominio i cui condomini decidano singolarmente di aderire alla comunità. In alternativa può anche verificarsi la casistica di una singola abitazione i cui proprietari aderiscano alla configurazione ex art. 42bis, DL 162/2019.

I singoli condomini, o i proprietari dell’abitazione, potrebbero in questi casi, rientrare nel superbonus 110% qualora decidessero di installare impianti fotovoltaici. Ovviamente dovrebbero, in concomitanza, anche effettuare degli interventi trainanti sull’edificio per rispettarne i requisiti. In caso comunque non riescano ad accedere alla maxi-detrazione, questi soggetti potrebbero in ogni caso ottenere la detrazione del 50% prevista per gli impianti fotovoltaici.

La Risoluzione 18 del 12 marzo 2021 su comunità energetiche e superbonus 110

La risoluzione in questione, come abbiamo già avuto modo di anticipare, affronta due argomenti di base:

  • la possibilità di accesso agli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici e la tipologia di detrazione spettante;
  • la tassazione degli incentivi corrisposti dal GSE agli aderenti alle “configurazioni”.

L’Agenzia delle Entrate conferma in primis che gli impianti a fonti rinnovabili gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni la detrazione del 50% si applica:

  • fino alla soglia di 200 kW;
  • fino a 96.000 euro di spesa massima.

Inoltre l’agenzia ricorda che tale detrazione

“è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e nella misura del 50% per le spese sostenute per interventi relativi alla realizzazione, su singole unità immobiliari e su parti comuni, di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.”

Rimane comunque la possibilità di usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito per i beneficiari di tale detrazione.

Tutto ciò è possibile a patto che venga rispettata una condizione fondamentale. L’impianto installato che usufruisce della detrazione deve infatti servire per soddisfare i bisogni energetici dei componenti della stessa configurazione. In sostanza, l’attività di produzione dell’energia da parte della configurazione non deve costituire svolgimento di attività commerciale abituale.

L’articolo 119 DL 34/2020 ha successivamente innalzato la detrazione al 110% introducendo il Superbonus. Di fatto quindi in caso di installazione di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni è possibile ottenere tale detrazione. Specifichiamo che per entrare nelle comunità energetiche e sul superbonus, l’impianto fotovoltaico installato, deve esserlo sugli stessi edifici o strutture pertinenziali di essere connesso alla rete elettrica nazionale.

Le caratteristiche del superbonus

La norma relativa alle comunità energetiche e superbonus 110 introduce però dei diversi parametri per l’accesso al 110%.

La maxi detrazione infatti, in questi casi, spetta su un ammontare delle spese non superiore a 48mila euro ed in ogni caso non deve superare il limite di spesa di 2400 euro per ogni kW di potenza dell’impianto fotovoltaico. Questi limiti di spesa sono inoltre da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di parti importo e in quattro quote per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.

Inoltre, l’accesso al credito d’imposta del 110% è subordinato alla condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita in concomitanza ad uno degli interventi “trainanti”. Inoltre la maxi-detrazione spetta anche per i sistemi di accumulo di energia integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1000 euro per ogni kWh ci capacità del sistema di accumulo.

Gli incentivi del GSE

L’Agenzia delle Entrate inoltre evidenza come l’articolo 42-bis del Milleproroghe 2020 non disciplina la forma giuridica delle configurazioni sperimentali. L’articolo in questione prevede solamente le condizioni alle quali sono subordinate le stesse configurazioni per l’applicazione dello stesso.

In particolare, queste condizioni riguardano i requisiti per i consumatori di energia elettrica che vogliono divenire “autoconsumatori” di energia dell’applicazione del medesimo articolo 42-bis. Condizioni che riportiamo qui di seguito:

  • I soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW,
  • Gli impianti in questione devono però essere entrati in esercizio dal 29 febbraio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto Milleproroghe ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva Ue citata. Il termine di recepimento della direttiva è il 30 giugno 2021.

Nel caso dell’autoconsumo collettivo in presenza di condominio, il punto di riferimento è il condominio stesso, che agisce nella persona dell’amministratore o di un suo rappresentante.

In questo caso, le somme corrisposte dal GSE al condominio saranno poi attribuite a ciascun condomino, in base ai criteri stabiliti dalle delibere assembleari.

Anche tu hai necessità di ridurre i costi energetici? Compila il modulo che trovi qui sotto con i tuoi dati ed aspetta la chiamata di un nostro operatore!

Apri la chat
Hai bisogno di aiuto ?
Ciao
Come posso aiutarti ?