Bozza Decreto Comunità Energetiche: ecco la proposta inviata in Europa!

Bozza Decreto Comunità Energetiche: ecco la proposta inviata in Europa!

La bozza del Decreto Comunità Energetiche inviata in Europa contiene le ultime novità sulle tariffe incentivanti ed contributi a fondo perduto riguardano tutte le energie rinnovabili autoprodotte dalle C.E:R.: fotovoltaico, eolico, idroelettrico e biomasse.

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Il MASE sembra essere passato finalmente all’azione per quanto riguarda il tanto atteso Decreto Comunità Energetiche. Sono due infatti le bozze a riguardo che circolano da qualche giorno.

In questo approfondimento prenderemo in esame la seconda delle due bozze Decreto Comunità Energetiche, diramata il 28 febbraio scorso. Quest’ultima infatti risulta più “aggiornata” e dettagliata e pertanto dovrebbe essere quella più vicina a quello che sarà effettivamente il testo del Decreto C.E.R.

Ricordiamo a questo proposito che niente di quanto riporteremo qui di seguito è ancora effettivo: per esserlo infatti attendiamo l’approvazione e la conversione in legge del Decreto Comunità Energetiche. Inoltre, prima di approdare in Parlamento, la proposta di decreto dovrà in ogni caso attendere il via libera della Commissione Ue necessario per l’entrata in vigore.

Ma cosa contiene questa bozza del Decreto Comunità energetiche?

Continua a leggere per scoprilo!

Le linee direttrici della bozza del decreto C.E.R.

La bozza del decreto Comunità Energetiche inviata all’Europa si articola secondo 3 azioni principali che abbiamo definito come direttrici. In particolare, il decreto vuole:

  • istituire un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, delle Comunità di energia rinnovabile e delle configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo. Tale sostegno è volto a perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030;
  • disciplinare le condizioni e le modalità per la concessione e l’erogazione di aiuti al funzionamento per la promozione delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo;
  • applicare tali misure sopra individuate fino al 31 dicembre 2024 o fino al raggiungimento della quota di 300MW di potenza finanziata. Se quindi tale quota verrà raggiunta prima, le misure si applicheranno fino al giorno del raggiungimento di tale quota.

Cosa sono le Comunità energetiche rinnovabili (CER)?

La bozza del Decreto Comunità energetiche torna ancora una volta sulla definizione delle C.E.R.. In particolare, le definisce come gruppi di persone, imprese, condomini, cooperative, enti locali, associazioni, enti religiosi che si uniscono per autoprodurre e autoconsumare energia elettrica da fonti rinnovabili: fotovoltaico, eolico, idroelettrico e biomasse. Tra le altre cose ne avevamo parlato anche qui.

Tuttavia è doveroso precisare come in realtà, nella bozza del Decreto si parli più che altro di CACER ovvero di configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile.

A questo punto sottolineiamo come coloro che decideranno di entrare a far parte di una C.E.R. dovranno innanzitutto individuare sia:

  • un’area dove realizzare l’impianto con tecnologie rinnovabili;
  • altri utenti connessi alla stessa cabina primaria.

Inoltre, tali soggetti, dovranno anche produrre un atto costitutivo del sodalizio che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali.

Bozza Decreto Comunità Energetiche: quali sono le caratteristiche delle configurazioni e degli impianti ammessi all’incentivo?

A questo punto la bozza del decreto C.E.R. prevede che possano essere incentivati solo gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio successivamente all’entrata in vigore dello stesso. Tali impianti però devono essere inseriti in configurazioni che prevedono l’utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla stessa cabina primaria. In particolare, devono essere inseriti all’interno di:

  1. Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza. Tali sistemi prevedono l’autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta. In altre parole tali impianti utilizzano la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  2. Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili. Questi sistemi vengono creati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  3. Comunità energetiche rinnovabili. Questi sistemi sono quelli realizzati da clienti finali ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Quali invece i requisiti?

La bozza del decreto C.E.R. stabilisce anche quali sono i requisiti che devono rispettare i singoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per poterne far parte delle precedenti configurazioni. In particolare, i requisiti sono i seguenti:

  • la potenza nominale massima del singolo impianto risulta non superiore a 1 MW;
  • i lavori di realizzazione degli impianti devono essere avviati dopo la data di pubblicazione del decreto. Ciò significa che gli impianti devono entrare in esercizio successivamente a tale data;
  • le configurazioni sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Inoltre tali configurazioni operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
  • gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria;
  • gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del “Do No Significant Harm (DNSH). In altre parole  non devono arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. ;
  • Il decreto include anche gli interventi di potenziamento degli impianti esistenti. Ovviamente gli incentivi si applicheranno limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

Incentivo a due vie

La bozza del Decreto Comunità Energetiche prevede in realtà una doppia tipologia di incentivi o un incentivo a due vie che dir si voglia. Questo perché vengono individuati sia un incentivo in tariffa che un vero e proprio contributo a fondo perduto.

La tariffa incentivante

In particolare, la quota di energia condivisa nell’ambito delle CACER attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria ha diritto ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio. Tale tariffa è erogata dal GSE che è l’ente gestore della misura. Sarà infatti il GSE a verificare preliminarmente l’ammissibilità dei soggetti interessati al fine di garantire la possibilità concreta di accedere ai benefici della misura.

La domanda di accesso alle tariffe incentivanti dovrà inoltre essere presentata entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti. Chi vorrà associarsi in una configurazione di autoconsumo, quindi, potrà ottenere una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa da impianti a fonti rinnovabili.

La potenza finanziabile è pari a complessivi 5 giga watt, con un limite temporale fissato a fine 2027.

Contributo a fondo perduto di matrice PNRR solo nei piccoli comuni

Il secondo incentivo previsto dalla bozza del Decreto Comunità Energetiche invece è un vero e proprio contributo a fondo perduto erogato grazie ai fondi europei del PNRR.

Il contributo sarà rivolto unicamente alle comunità energetiche realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti e coprirà fino al 40% dell’investimento sostenuto.

L’intervento realizzato con questi fondi potrà riguardare sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti. La misura verrà quindi finanziata con un totale di 2,2 miliardi di euro del PNRR. L’obiettivo è quello di realizzare una potenza complessiva di almeno due giga watt e una produzione indicativa di almeno 2.500 giga watt l’ora ogni anno.

Infine, non meno importante, chi otterrà il contributo a fondo perduto potrà chiedere di cumularlo con l’incentivo in tariffa.

Bozza decreto comunità energetiche: Regole operative in un altro decreto

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con un altro apposito decreto del MASE saranno approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso agli incentivi.

Quello che abbiamo appena espresso non è uno scioglilingua ma la semplice realtà dei fatti. Realtà che però ci obbliga a fare i conti con il fatto che per il momento stiamo parlando solo della bozza del Decreto Comunità Energetiche. Pertanto la strada per arrivare a questo susseguirsi di decreti è ancora lunga.

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