Le attività delle C.E.R. entrano nel Terzo Settore

Le attività delle C.E.R. entrano nel Terzo Settore

L’attività di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo rientrerà nel novero delle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore

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L‘intersezione tra sostenibilità energetica e solidarietà sociale sta dando vita a un cambiamento significativo nella normativa del Terzo Settore. Il panorama italiano delle Comunità Energetiche Rinnovabili, si arricchisce di una nuova prospettiva. Questo grazie all’introduzione di misure che vedono l’energia rinnovabile non solo come una risorsa per il pianeta ma anche come un mezzo per creare valore nella società.

Un’importante novità per il Terzo settore e i suoi enti si profila all’orizzonte. Poco prima della pausa estiva, è stata infatti pubblicata la legge 26 luglio 2023, n. 95, entrata in vigore il 27 luglio 2023. Questa legge, introducendo l’art. 3-septies nel d.l. 57/2023, ha esteso il riconoscimento di attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017 – il Codice del Terzo Settore – e dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 112/2017 sull’impresa sociale.

Ora, anche l’attività di produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo viene riconosciuta come di interesse generale. Questa evoluzione normativa rappresenta un passo fondamentale nella valorizzazione delle iniziative sostenibili come quelle portate avanti dalle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Ecco i principali punti chiave da tenere presente:

  • Estensione delle attività di interesse generale: l’inclusione delle C.E.R nella normativa del Terzo Settore rappresenta una valida integrazione tra sostenibilità energetica e sociale.
  • Riconoscimento della sostenibilità: l’energia rinnovabile diventa non solo una risorsa ambientale ma anche uno strumento di valore per la società.
  • Innovazione legislativa: con la legge 26 luglio 2023, n. 95, il Terzo Settore si arricchisce di nuove opportunità e sfide.

Approfondisci ulteriormente questa tematica per comprendere meglio come si stanno evolvendo le prospettive per le Comunità Energetiche Rinnovabili nel Terzo Settore.

Cosa prevede la conversione in legge del DL 57/2023

La crescente necessità di un’energia più sostenibile e rispettosa dell’ambiente ha dato slancio a nuove opportunità nell’ambito del Terzo Settore. Un fulcro di questa evoluzione è il DL 57/2023, una normativa che incide profondamente sul panorama delle Comunità Energetiche Rinnovabili Terzo Settore. Questo decreto, ora convertito in legge, introduce specifiche che ampliano e chiariscono il ruolo delle C.E.R. all’interno del contesto del Terzo Settore, riconoscendo l’importanza della sostenibilità energetica come elemento fondamentale per il bene comune.

Ecco le principali novità introdotte:

  • Modifica dell’art. 5, d.lgs. 117/2017: L’articolo ora esplicita che tra gli interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, rientra anche la produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo. Il riferimento si collega al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilendo chiaramente una nuova frontiera per il Terzo Settore in relazione alla gestione energetica.
  • Revisione dell’art. 2, d.lgs. 112/2017: Similmente al precedente, anche questo articolo si arricchisce con la menzione delle attività legate alle fonti rinnovabili, ponendo enfasi sul loro ruolo nell’ambito della protezione ambientale e dell’uso responsabile delle risorse naturali.

Queste modifiche normative rappresentano un segnale positivo per tutte le imprese e individui che operano o desiderano operare nel campo delle Comunità Energetiche Rinnovabili. L’integrazione di queste disposizioni offre una direzione chiara, sottolineando l’importanza delle iniziative sostenibili nell’ambito del Terzo Settore e fornendo un contesto favorevole per chi punta a un futuro energetico rinnovabile.

Cosa prevede la conversione in legge del DL 57/2023

La figura della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), nel contesto del Terzo Settore, è destinata ad assumere una rilevanza inedita. Con la recente conversione in legge del DL 57/2023, si realizza un’evoluzione significativa, che imposta le Comunità Energetiche Rinnovabili Terzo Settore come attori principali nel panorama energetico nazionale.

L’approvazione di questo decreto porta con sé alcune modifiche essenziali:

  1. Art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. 117/2017: ora esplicita che interventi e servizi finalizzati al benessere dell’ambiente e all’uso responsabile delle risorse naturali, escludendo specificatamente l’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti, comprendono anche l’azione delle CER nella produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo.
  2. Art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. 112/2017: in parallelo, ribadisce l’importanza delle attività orientate alla protezione ambientale e all’utilizzo sostenibile delle risorse, enfatizzando il ruolo delle CER.

Ciò rappresenta un’importante integrazione, poiché elimina qualsiasi ambiguità sul ruolo delle C.E.R Terzo Settore. Grazie a queste chiare disposizioni, le attività delle Comunità Energetiche Rinnovabili possono essere pienamente riconosciute e promosse all’interno del contesto legislativo del Terzo Settore.

Sottolineare questo cambiamento è fondamentale per chi opera nel Terzo Settore e intende entrare nel settore delle energie rinnovabili. La conversione del DL 57/2023 pone le basi per una trasformazione sostenibile dell’ambito energetico e rafforza l’interazione tra energia rinnovabile e Terzo Settore.

La forma giuridica delle C.E.R.

Nel vasto panorama delle energie rinnovabili, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) occupano un posto d’onore, costituendo un ponte tra l’ambito energetico e il Terzo Settore. Ovviamente, stante la natura dell’Ente del Terzo Settore come qualifica soggettiva, uno dei nodi centrali è la definizione della forma giuridica adatta alle C.E.R. La recente evoluzione legislativa, seppur non offra una soluzione definitiva, fornisce spunti preziosi per orientare le scelte.

Esaminando con attenzione, emergono alcune possibilità:

  1. Impresa Sociale: La modifica legislativa amplia gli orizzonti, permettendo alle Comunità Energetiche Rinnovabili non solo di adottare la forma di società cooperativa, già diffusa tra alcune CER, ma anche di evolversi come società di capitali con qualifica di impresa sociale, come delineato dal d.lgs. 112/2017.
  2. Associazione di Promozione Sociale (Aps): Una CER, se costituita come associazione, potrebbe mirare al riconoscimento come Aps. Questa scelta, già adottata da certe CER, avrebbe il vantaggio di accedere al favorevole regime fiscale previsto dall’art. 85, comma 1, Codice del Terzo settore – una volta che questo entrerà in vigore – per le attività realizzate a favore dei propri associati.

In conclusione, definire la forma giuridica delle Comunità Energetiche Rinnovabili rappresenta una tappa essenziale per chi intende operare efficacemente all’intersezione tra energie rinnovabili e Terzo Settore.

Comunità energetiche nel Terzo Settore: conclusione

Nell’evoluzione del panorama energetico e sociale, emerge con forza l’integrazione tra Comunità Energetiche Rinnovabili e Terzo Settore. Tale connubio ha dato origine a una rivoluzione che non riguarda solo la sostenibilità energetica, ma anche il modo in cui le persone interagiscono con l’energia e la società stessa.

La possibilità per una C.E.R. di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore (Ets) rappresenta una svolta significativa. Questa qualifica apre a numerosi benefici:

  • Vantaggi fiscali: sgravi e incentivi pensati per le realtà del Terzo Settore.
  • Accesso a fondi pubblici: risorse destinate specificamente a iniziative con valenza sociale e ambientale.
  • Relazione avanzata con pubbliche amministrazioni: la modalità dell’“amministrazione condivisa” consente un dialogo più stretto e proficuo.
  • Strumenti di supporto: tra cui spiccano il social bonus previsto dall’art. 81, i titoli di solidarietà dell’art. 77 e le liberalità agevolate dell’art. 83.

A ben vedere, l’entrata delle Comunità Energetiche nel Terzo Settore rappresenta molto di più di un mero strumento di produzione e distribuzione di energia. Si configura come un veicolo di innovazione sociale, promuovendo forme aggregative e partecipative nel campo delle rinnovabili. Una svolta che sposa sostenibilità energetica e innovazione sociale, proiettando il modello delle C.E.R. Terzo Settore al centro del dibattito sul futuro energetico e sociale del paese.

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