Legge PNRR ter ecco tutte le semplificazioni in arrivo!

Legge PNRR ter ecco tutte le semplificazioni in arrivo!

Legge PNRR ter ecco tutte le semplificazioni per fotovoltaico, eolico e comunità energetiche

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Le semplificazioni previste dal Piano di Nazionale di Ripresa e Resilienza ter (leggilo qui), recentemente diventato legge, riguardano diverse aree. Ad esempio, gli impianti fotovoltaici e termici su edifici o manufatti fuori terra richiedono un’ autorizzazione paesaggistica che sarà rilasciata entro 45 giorni, trascorsi i quali, senza motivi ostativi comunicati, sarà considerata rilasciata.

Inoltre, non è richiesto alcun permesso per l’installazione di impianti fotovoltaici su terra. Ciò è vero a patto che non ricadano in aree industriali, artigianali, ex cave e discariche chiuse. Le semplificazioni riguardano anche gli impianti eolici con potenza inferiore ai 20 KW e l’ampliamento dell’elenco delle aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. È prevista anche la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili con procedure semplificate. Inoltre, alcune tipologie di impianti fotovoltaici potranno essere esentati dalla Via, la Valutazione di Impatto Ambientale.

Abbiamo deciso di fare il punto della situazione sulla Legge PNRR ter in questo approfondimento.

Autorizzazione paesaggistica in 45 giorni per il fotovoltaico con il PNRR ter

Con la Legge PNRR ter, il termine per l’autorizzazione di impianti solari fotovoltaici e termici installati sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra è stato ridotto a 45 giorni.

Qualora sia necessario il nulla osta paesaggistico, il relativo rilascio deve avvenire entro il suddetto termine di 45 giorni. Trascorsi i 45 giorni senza che siano stati comunicati i motivi di diniego dell’istanza, l‘autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. In caso di necessità di approfondimenti istruttori o modifiche al progetto di installazione, la soprintendenza può sospendere il termine di 45 giorni per un massimo di 30 giorni. Per avvalersi di questa possibilità però deve farlo in modo puntuale e motivato entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza.

Fotovoltaico a terra, procedure semplificate per aree industriali, commerciali, artigianali, cave e discariche

L’installazione di impianti fotovoltaici a terra su aree industriali, commerciali, artigianali, ex cave e discariche chiuse non richiede l’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso.

Tuttavia, resta necessario effettuare le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del Dlgs 152 del 2006.

Qualora l’intervento ricada in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è obbligatorio comunicare il progetto alla soprintendenza competente. Tale soprintendenza ha 30 giorni di tempo per adottare un provvedimento motivato di diniego solo se accerta la mancanza di requisiti di compatibilità. È comunque fatto salvo il potere di annullamento d’ufficio.

Ampliato l’elenco dei soggetti con poteri di controllo per le C.E.R.

L’elenco dei soggetti che possono costituire le comunità energetiche rinnovabili è stato ampliato dal Dl Pnrr 3. Oltre alle aziende e ai cittadini, anche le associazioni con personalità giuridica di diritto privato possono aderire alle Cer con poteri di controllo.

Inoltre, possono accedere agli incentivi anche i gruppi costituiti da piccole e medie imprese agricole, cooperative agricole e impianti a fonti rinnovabili, inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a un MW. È necessario il pagamento degli oneri di rete per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria.

Comunità energetiche, concessione in deroga al Codice appalti

La costituzione di comunità energetiche finanziate dal Pnrr potrebbe richiedere l’affidamento in concessione di aree o superfici, senza dover rispettare le norme del Codice degli appalti, fino al 31 dicembre 2025. Gli enti locali potranno farlo, a patto di rispettare i principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione.

Per pubblicizzare la concessione, gli enti locali dovranno diffondere avvisi e bandi-tipo predisposti dall’Anac, indicando le aree, la durata della concessione, e l’importo del canone richiesto. Nel caso in cui ci fossero più soggetti interessati alla stessa area, l’ente locale deve considerare il numero di soggetti partecipanti a ciascuna Cer e l’entità del canone di concessione offerto, al fine di individuare il concessionario.

I progetti esclusi dalla presentazione della VIA fino al 2024 dal PNRR ter

Dal 22 aprile 2023 a tutto il 2024, sono escluse dall’obbligo di Valutazione di impatto ambientale (Via) alcune tipologie di progetto e di intervento relativi ad impianti di stoccaggio, fotovoltaici ed eolici, purché siano ubicati in aree idonee individuate all’interno di piani o programmi sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica.

A tali condizioni, sono esentati dalla Via, i seguenti progetti di:

  • impianti fotovoltaici con potenza totale fino a 30 MW,
  • sistemi per lo stoccaggio di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
  • le opere connesse e le infrastrutture essenziali alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi.
  • rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici esistenti, eventualmente con sistemi di accumulo, che non comportino variazioni dell’area occupata e con una potenza totale, a seguito degli interventi già menzionati, fino a 50 MW
  • repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedono variazioni dell’area occupata e con una potenza totale, a seguito dell’intervento stesso, fino a 50 MW.
  • impianti offshore di produzione di energia rinnovabile con potenza complessiva fino a 50 MW. L’ìmportante è che ricadono in aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo e già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica.
  • infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari per integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico.
  • impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ubicati nelle aree contemplate dal Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale predisposto almeno ogni due anni da Terna e già sottoposti positivamente a Vas.

Infine, in presenza di determinate condizioni, le soglie di potenza minima degli impianti fotovoltaici sono aumentate. Resta il fatto che qualora gli impianti superino tali soglie saranno comunque soggetti alle procedure di Via statale o di verifica di assoggettabilità a Via da parte delle regioni.

Aree contermini a quelle sottoposte a vincolo paesaggistico, niente parere del ministero della Cultura

Il Dl Semplificazioni (77 del 2021) aveva previsto l’acquisizione del parere del ministero della Cultura per l’installazione di impianti localizzati in aree confinanti a quelle sottoposte a vincolo paesaggistico. Tuttavia, il Dl Pnrr ter ha abolito tale passaggio, considerando abrogate le disposizioni contenute nelle linee guida del Mise (Dm 10 settembre 2010) e nei relativi provvedimenti attuativi.

Inoltre, il Dl Pnrr III ha previsto un’ulteriore semplificazione per l’autorizzazione unica prevista per la costruzione o la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. In questo caso, i provvedimenti di valutazione ambientale, laddove previsti, sono compresi nell’autorizzazione finale rilasciata in seguito alla partecipazione di tutte le amministrazioni interessate in conferenza di servizi. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è ora fissato in 90 giorni nel caso di impianti localizzati in aree sottoposte a tutela. Negli altri casi è pari a 60 giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale.

Esteso l’elenco delle aree idonee ope legis, ridotte le aree di rispetto da beni culturali e paesaggistici

Si interviene per ampliare l’elenco delle aree idonee all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili. Per questo sono state incluse le aree idonee ope legis, individuate per legge fino al completamento dell’iter che porterà le regioni e le province autonome a individuare tali aree. Con il Dl Pnrr ter, l’elenco si estende anche ai siti e agli impianti all’interno dei sedimi aeroportuali, che sono di proprietà delle società di gestione aeroportuale.

Inoltre, la fascia di rispetto dai beni culturali e paesaggistici, entro la quale non possono essere ricomprese le aree idonee, viene ridotta. Tale fascia ora è pari a tre chilometri dal perimetro del bene per gli impianti eolici e a 500 metri per il fotovoltaico. Tuttavia, il ministero della Cultura mantiene la competenza nei procedimenti autorizzatori per i progetti localizzati in aree sottoposte a tutela.

Con una modifica approvata al Senato, sono incluse anche le aree in cui si realizzano modifiche sostanziali agli impianti esistenti, purché non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%. Tale limite percentuale non si applica al fotovoltaico installato in aree non soggette a vincoli ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Tali aree sono classificate agricole e racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, le cave e le miniere.

Infine, le società concessionarie autostradali affidano la concessione dei siti e degli impianti nella loro disponibilità sulla base di procedure ad evidenza pubblica, previa determinazione dei relativi canoni.

Eolico, semplificazioni per potenze fino a 20 KW

Le semplificazioni introdotte dal Dl Pnrr (Legge PNRR ter) si applicano ora anche agli impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 KW. L’importante è che tali impianti siano ubicati al di fuori di aree protette o appartenenti alla Rete Natura 2000.

Tuttavia, l’installazione di impianti eolici entro i 20 KW non richiede autorizzazioni o permessi solo se:

  • non superano i cinque metri di altezza;
  • sono ubicati in zone territoriali omogenee A e B.

Se invece l’impianto eolico è ubicato in presenza di beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, che deve essere rilasciata entro 45 giorni. Tale autorizzazione non è richiesta per gli impianti eolici:

  • entro i 20 KW,
  • ubicati al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000,
  • che non siano visibili dagli spazi pubblici esterni o dai punti di vista panoramici.

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